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A chi di voi, almeno una volta nella vita, non è capitato di innervosirsi dinanzi alle forze dell’ordine? Nessun discorso moralista, sia chiaro, ma bisogna fare chiarezza sulla norma che riguarda l’oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta pur sempre di un reato, abrogato in passato e nuovamente introdotto nel 2009. L’oltraggio a pubblico ufficiale, come riportato testualmente da wikipedia, “È previsto dall’articolo 341-bis del codice penale. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto”.

Tuttavia, facciamo chiarezza su quando e perchè non scatta, allora, l’oltraggio a pubblico ufficiale? Grazie al portale laleggepertutti.it (qui potrete leggere altre informazioni su questo reato), sappiamo che, se il cittadino (con la frase “faccia brutta”) insulta il vigile urbano o le altre forze dell’ordine, alle prese con la compilazione di multa, non commette reato. Discorso diverso se, lo stesso cittadino, ingiuria (con la frase “sei un grande indegno”) il vigile urbano o le altre forze dell’ordine, a causa della contravvenzioni che sta compilando. In questo caso, commette oltraggio a pubblico ufficiale. Ma come si spiega questa differenza?

Semplice: il vigile urbano, come descritto poc’anzi nel secondo esempio (a differenza del primo), sta compiendo un atto d’ufficio a causa delle sue funzioni.