Foto: ANSA/FRANCO SILVI

Quando si parla di bollo auto, un brivido lungo la schiena dei cittadini si fa sentire in maniera incredibile. Se poi, ci aggiungiamo anche la parola Equitalia, le conseguenze sono ancora più serie. Tralasciando l’ironia, andiamo a trattare l’argomento relativo alla tassa automobilistica abbinata alle richieste della società che si occupa della riscossione delle imposte a livello nazionale.

Negli ultimi giorni, infatti, Equitalia sta inviando a molti cittadini varie cartelle per il mancato pagamento del bollo auto. Niente paura, la maggior parte di queste sono prescritte, dunque “lontano” dall’essere pagate. Adesso, grazie al portale laleggepertutti.it, uno dei primi in Italia al servizio dei contribuenti, andiamo a vedere come si devono comportare i cittadini che ricevono tali solleciti.

LA PRESCRIZIONE – Un bollo auto che scade nel dicembre 2015, andrebbe pagato entro il 31 gennaio del 2016. Se la tassa non viene saldata, il tempo per calcolare la prescrizione inizierà dal 1 gennaio 2017, per poi scadere a dicembre 2019. Se Equitalia, o altri Enti preposti alla riscossione, fanno pervenire la notifica di pagamento entro la data menzionata poc’anzi, la prescrizione sarà nulla. Discorso diverso se il medesimo avviso per il mancato pagamento arriva oltre il 31 dicembre 2019. Infatti, dal 1 gennaio 2020 il cittadino non dovrà più pagare il vecchio bollo.

DATA NOTIFICA EQUITALIA – La società adibita alla riscossione delle imposte deve comunicare al contribuente la cartella entro due anni dalla data di consegna dell’ente titolare del tributo. Tutto ciò si racchiude nel cosiddetto termine di decadenza. Come cita testualmente laleggepertutti.it: “se il Comune iscrive a ruolo il bollo auto relativo al 2010 nel 2011 ed Equitalia, nel 2015 non ha ancora inviato la cartella esattoriale, essa è decaduta dal termine e non potrà più notificarla (o, se notificata, la cartella sarà nulla)”.

LETTERA INTERRUZIONE TERMINI – I tre anni di prescrizione possono essere “eliminati” se, prima della scadenza di tale termine, Equitalia comunica un sollecito di pagamento al contribuente stesso. Se questi solleciti non sono mai stati consegnati ai cittadini, la prescrizione scatterebbe automaticamente. Se la lettera di Equitalia viene notificata dopo 3 anni, anche qui la prescrizione farà il suo corso e il cittadino interessato non dovrà pagare nulla. Tuttavia, per essere sicuri, il contribuente che vuole accertarsi e vedere le ricevute originali della raccomandata relativa al sollecito, può fare istanza di accesso agli atti amministrativi, presentando la richiesta a Equitalia. La società, poi, ha 30 giorni di tempo per rispondere. In caso contrario, il cittadino può rivolgersi al TAR.

RICORSO E AUTOTUTELA – La Commissione Tributaria Provinciale diventa importante per il ricorso presentato da quel contribuente al quale risulta prescritto il pagamento senza aver ricevuto nessun avviso di pagamento. I termini di ricorso, che può essere presentato con avvocato o commercialista, si racchiudono in 60 giorni dalla data di comunicazione della cartella. Infine, c’è anche l’autotutela, con il cittadino interessato che può presentare appello presso la Regione (ente che si occupa di questi crediti). Però, attenzione: se il ricorso non dovesse essere accolto, il contribuente abbandonerebbe l’occasione di contestare la cartella esattoriale.