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Si sa, gli ultimi giorni dell’anno, per i cittadini italiani non sono solo di festa. Esistono, purtroppo, le tasse che caratterizzeranno Natale, Capodanno e non solo. Di questi tempi, così, i molti automobilisti stanno discutendo di bollo auto e delle prescrizioni della stessa tassa. Facendo chiarezza, la prescrizione rappresenta “l’avvenimento” che porta all’estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. In poche parole, sia per l’accertamento e la riscossione i tempi sono sempre da ricercare in 3 anni. Dunque, ai cittadini che hanno saldato la tassa automobilistica, conviene conservare le ricevute per almeno 3 anni dalla data di pagamento.

Ricordiamo che, l’articolo 5 del D.l.953/82, modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito, poi, nella legge 60/86 prevede che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

La prescrizione del bollo auto, tuttavia, come si calcola? Non è una cosa difficile da fare, ma meglio fare un piccolo esempio per capire bene. Un bollo auto che scade nel dicembre 2015, andrebbe pagato entro il 31 gennaio del 2016. Se la tassa non viene saldata, il tempo per calcolare la prescrizione inizierà dal 1 gennaio 2017, per poi scadere a dicembre 2019. Se Equitalia, o altri Enti preposti alla riscossione, fanno pervenire la notifica di pagamento entro la data menzionata poc’anzi, la prescrizione sarà nulla. Discorso diverso se il medesimo avviso per il mancato pagamento arriva oltre il 31 dicembre 2019. Infatti, dal 1 gennaio 2020 il cittadino non dovrà più pagare il vecchio bollo.