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Pensavate di sapere tutto sulla questione “bollo auto prescrizione”? La risposta, almeno per alcuni, è errata per una serie di motivi che andremo a spiegare da qui a breve. Facendo un riepilogo sulla prescrizione, sappiamo che rappresenta “l’avvenimento” che porta all’estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. Per quanto concerne il bollo auto, la stessa prescrizione scatta dopo i 3 anni dalla data in cui l’automobilista doveva effettuare il versamento. Proprio il tal senso, l’articolo 5 del D.l.953/82, modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito, poi, nella legge 60/86 prevede che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. In poche parole, sia per l’accertamento e la riscossione i tempi sono sempre da ricercare in 3 anni. Dunque, ai cittadini che hanno saldato la tassa automobilistica, conviene conservare le ricevute per almeno 3 anni dalla data di pagamento.

Ma la prescrizione come si calcola? In maniera molto semplice. Esempio: un bollo auto che scade nel dicembre 2014, andrebbe pagato entro il 31 gennaio del 2015. Se la tassa non viene saldata, il tempo per calcolare la prescrizione inizierà dal 1 gennaio 2016, per poi scadere a dicembre 2018. Se Equitalia, o altri Enti preposti alla riscossione, fanno pervenire la notifica di pagamento entro la data menzionata poc’anzi, la prescrizione sarà nulla. Discorso diverso se il medesimo avviso per il mancato pagamento arriva oltre il 31 dicembre 2018. Infatti, dal 1 gennaio 2019 il cittadino non dovrà più pagare il vecchio bollo.

Tuttavia, dobbiamo sapere che anche il termine di prescrizione per le auto, riguardo la riscossione, è fissato in tre anni. Come affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari (sentenza n. 3647/04/15.), tutto questo è valevole anche in caso di un avviso di controllo, notificato nei termini previsti nel luogo in cui, entro i successivi 3 anni, non ci sia registrato nessun atto che poteva interrompere la prescrizione. Così, si può parlare di credito prescritto (anche se inserito a ruolo e risulta nell’Estratto Conto di Equitalia) quando sono passati più di 3 anni dalla ricezione di un avviso di controllo concernente le tasse dell’auto, senza la presenza di nessun atto di notifica di certificati indirizzati alla riscossione.

In parole semplici: se ricevete l’avviso bonario entro tre anni, la Regione di appartenenza ha ulteriori tre anni per inviarvi la cartella di pagamento. In tal caso converrebbe attendere l’ingiunzione definitiva se emessa nei successivi tre anni. In caso contrario scatterebbe la prescrizione.

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