Adesso è ufficiale: il bollo per i mezzi storici con età compresa tra i 20 e i 29 anni di età deve essere pagato. Addio leggi regionali e quant’altro, dunque, con gli appassionati ancora più contrariati dopo l’approvazione della Legge di stabilità avvenuta lo scorso dicembre. A dare l’ufficialità del provvedimento è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso un documento di poche ore fa che abolisce, di fatto, l’esenzione per le cosiddette “ventennali”.

Riassumendo il tutto, lo stesso Ministero ha deciso che: “la tassa automobilistica (bollo auto) non può ritenersi tributo proprio della regione (Corte Cost. sent. 296/2003; 311/2003; 455/2005; 451/2007); la disciplina di dette tasse rientra nell’ambito della sfera di competenza esclusiva dello Stato, in materia di sistema tributario di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, (Corte Cost. sentenze 97/2013; 26/2014); le tasse automobilistiche rientrano tra i “tributi propri derivati”, cioè quelli “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”.

In poche parole, “va escluso che la Regione abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione” (sentenza n. 296 del 26 settembre 2003); 9 ”Tale disposizione introduce una esenzione non contemplata dalla legge statale. Anche in tal caso la norma regionale impugnata interviene, dunque, su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e deve essere conseguentemente dichiarata illegittima per la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenza n. 455 del 23 dicembre 2005)”.

Il documento, che potete tranquillamente leggere a questo indirizzo www.finanze.gov.it, ha un significato: il bollo auto per i mezzi con meno di 30 anni di vita, va saldato.