Quando siamo vittime di un incidente stradale, oppure lo abbiamo provocato, è importante conoscere dettagliatamente la procedura per il risarcimento danni sia ai veicoli che alle persone. Se si hanno dei dubbi sull’esito dell’operazione la scelta migliore è quella di farsi assistere da un avvocato esperto in controversie stradali in modo da non avere problemi a breve o sul lungo termine.

Per maggiori informazioni e per ottenere un’assistenza qualificata si consiglia di contattare i migliori legali esperti in: negoziazione assistita sinistri stradali.

In quali casi la negoziazione assistita è fondamentale?

Per evitare errori è necessario che le persone rimaste coinvolte in un incidente stradale si rivolgano ad uno studio di avvocati specializzato nel settore che possa condurre il cliente nella giusta direzione per evitare sorprese spiacevoli, sia per quanto riguarda i risarcimenti che per problemi con la patente.

Un intervento dello studio legale può essere richiesto anche quando la proposta economica di risarcimento effettuata dalla compagnia assicurativa non sia ritenuta congrua oppure quando il risarcimento venga negato. La norma che regola la negoziazione assistita è prevista nell’articolo 2 del D.L. 132/2014, e prevede che le parti coinvolte nell’incidente cooperino tra di loro con buona fede e lealtà risolvendo la controversia in modo amichevole.

I tempi per la richiesta di risarcimento danni

Il Codice delle Assicurazioni private prevede, all’articolo 148, un termine per il risarcimento diretto che varia, secondo il tipo di sinistro, dai 30 ai 90 giorni. Dopo questo termine la persona danneggiata, prima di inviare alla Compagnia Assicurativa l’atto di citazione, ha il dovere di invitare la stessa alla fase della negoziazione assistita che viene svolta tramite il foro competente per gli incidenti stradali.

L’invito, per evitare che sia considerato nullo, deve essere redatto “per iscritto” e sottoscritto dalla persona che lo invia, completo dell’oggetto del contenzioso e anche di un avvertimento della scadenza di 30 giorni per la risposta, passata la quale, oppure in caso di rifiuto, l’organo giudicante valuterà negativamente questa posizione. Per la spedizione dell’invito si utilizza una raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure la posta elettronica certificata.

Mancato accordo nei sinistri con mediazione assistita

Quando non si trova l’accordo, questo costituisce un comportamento che il giudice, al momento del giudizio, potrà valutare in modo negativo e, in accordo all’articolo 96 del CPC, oltre a portare all’aggravio delle spese processuali, potrà causare la concessione, da parte del giudice, della “provvisoria esecutività” riferita al decreto ingiuntivo, come stabilito dall’articolo 642 del CPC. Questo rafforza l’importanza dello strumento della negoziazione assistita quando si incorre in un incidente stradale che preveda il risarcimento danni e consente a entrambe le parti una definizione soddisfacente e in tempi rapidi.