Foto: scenacriminis.com

Con 276 voti favorevoli, 20 contrari e 101 astenuti il reato di omicidio stradale è stato approvato, nelle scorse ore, dalla Camera. L’iter, tuttavia, per il sì definitivo non è ancora terminato. Adesso la proposta di legge, presentata da alcuni senatori, dovrà tornare al Senato dopo la modifica registrata alla Camera. Da ricordare che il reato di omicidio stradale, a Palazzo Madama era già stato approvato nei giorni scorsi. Ma come funzionerà l’omicidio stradale? E cosa c’è da sapere? Proviamo a chiarire tutti i dubbi per i cittadini residenti in Italia.

MORTE PROVOCATA DA OMICIDIO STRADALE

– Gli anni di reclusione, da 2 a 7 anni, non cambieranno per quei guidatori che causeranno un incidente mortale violando il codice della strada.
Per tutte quelle persone, che provocano un sinistro nel quale c’è da registrare una vittima, le pene aumentano Infatti, se il soggetto incriminato è stato sorpreso “in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” rischia il carcere secondo queste condanne.
– Dai 5 ai 10 anni se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 grammi per litro oppure se in caso di eccesso di velocità sotto condizioni “particolari” (guida contromano, inversione, passare con il rosso ai semafori, sorpassi pericolosi).
Dagli 8 ai 12 anni di reclusione se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro.
Da ricordare che le condanne possono aumentate o diminuire. Aumentano quando il conducente del mezzo, in occasione dell’incidente, guidava senza patente (o con la stessa scaduta-revocata) oppure con l’assicurazione del veicolo scaduta. Diminuiscono, invece, fino a metà della pena.
La stessa condanna è aggravata nel caso in cui la persona responsabile del sinistro si da alla fuga immediatamente dopo l’incidente (la pena, tuttavia, non può essere al di sotto dei 5 anni di carcere).

Foto: huffingtonpost.it
Foto: huffingtonpost.it

La patente di guida, per la persona che causa l’incidente mortale, sarà revocata in caso di condanna o patteggiamento della stessa. La patente, totalmente nuova, si potrà riavere dopo 15 anni; 30 anni per il guidatore che si è dato alla fuga subito dopo il sinistro.

FERIMENTO PROVOCATO DA UN INCIDENTE STRADALE

– Condanne dai 3 mesi a 1 anno per il guidatore che provoca lesioni gravi.
– Condanne da 1 a 3 anni per il guidatore che provoca lesioni gravissime.
– Condanne dai 3 a 5 anni per il guidatore, sotto effetto di alcool o droghe, che provoca lesioni gravi
– Condanne da 4 a 7 anni per il guidatore, sotto effetto di alcool o droghe, che provoca lesioni gravissime.
– Condanne dai 18 mesi a 3 anni per il guidatore, con tasso alcolemico inferiore alla soglia degli 0,8 grammi per litro, che provoca lesioni gravi.
– Condanne da 2 a 4 anni per il guidatore, con tasso alcolemico inferiore alla soglia degli 0,8 grammi per litro, che provoca lesioni gravissime.
– La condanna è aggravata nel caso in cui la persona responsabile del sinistro si da alla fuga immediatamente dopo l’incidente (la pena, tuttavia, non può essere al di sotto dei 3 anni di carcere).
– la patente di guida, per la persona che causa ferimenti, sarà revocata in caso di condanna o patteggiamento della stessa. La patente, totalmente nuova, si potrà riavere dopo 5 anni.

Foto: 1a1notizie.it
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