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Novità per il bollo auto, un fardello che tutti i cittadini italiani sono costretti a pagare, tranne in casi eccezionali. Le nuove notizie, tuttavia, riguardano chi è affetto da disabilità in possesso di un veicolo. L’esenzione sulla tassa automobilistica, così, da adesso in poi e grazie alla Cassazione (sent. n. 16966/2015), esiste solo se c’è l’indennità di accompagnamento.

Ricordiamo che, l’art. 30, co. 7, l. n. 388/2000 prevede l’esonero del pagamento per tutti quelle persone con handicap mentale o psichico, grave da aver definito il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e per gli invalidi affette da una grave limitazione della capacità di deambulazione o colpiti da pluriamputazioni.

Dunque per l’esenzione del bollo auto, l’handicap psichico o mentale deve essere contraddistinto dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento proprio come prevede l’art. 8, ult. co., L. n. 449/1997. Su questo punto, una circolare n. 21/2010 dell’Agenzia delle Entrate, afferma che basta l’individuazione delle competenze sanitarie (anche teoriche) per la conferimento dell’indennità di accompagnamento.