Foto: Giornalettismo.com

Sapete tutti il significato dello stato di ebbrezza. Si tratta di quei “momenti”, definiamoli così, dove una persona che ha alzato un “po’ il gomito” è molto confusa. Una spiegazione trascritta in maniera volontaria per far capire a tutti il già menzionato stato di ebbrezza. In Italia, condurre un veicolo in questo stato è sinonimo di reato previsto dall’ordinamento giuridico italiano che si riferisce agli articoli 186 e 187 del Codice della strada. Insomma, se bevete alcolici, meglio non mettervi al posto di guida del vostro mezzo onde evitare pericoli per la vostra vita e per quella altrui. Però, lo sapevate che, sempre in Italia, automobilisti e motociclisti possono rifiutare l’alcoltest? La risposta è negativa, ma in base a una sentenza di un giudice italiano, cambierete idea molto velocemente.

Come riporta il sito studiocataldi.it, la dodicesima sezione civile del Tribunale di Roma ha praticamente affermato che, il conducente fermato per guida in stato di ebbrezza deve essere avvisato della possibilità di farsi assistere dal proprio legale nei casi della procedura riguardante l’alcoltest. Con questa motivazione è stato accolto il ricorso di un automobilista protagonista di un incidente che ha causato la morte di un pedone. Subito dopo il sinistro, la polizia aveva sottoposto ad alcoltest il guidatore in questione, rilevando il tasso alcolemico al di sotto del limite di 0,8 g/l. Ricordiamo che la legge, in questi casi, prevede per l’automobilista o motociclista una contravvenzione e la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi.

La sentenza numero 4618/2015 del Tribunale di Roma ha così chiarito che “l’obbligo di avviso non ricorre al di fuori delle ipotesi di emersione di figure di reato e quindi nel caso in cui l’accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultando espressione di una mera attività di polizia amministrativa”. Se, invece, il controllo serve per un’indagine penale (in questo caso incidente), dunque fuori dal campo amministrativo, vige l’obbligatorietà di avvisare il conducente della possibilità di farsi assistere dal proprio avvocato.

Sempre secondo il foro capitolino, l’alcoltest “è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l’alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi e come tale deve essere effettuato previo avvertimento della facoltà di essere assistito dal proprio legale (artt. 354 e 356 c.p.p.)”. All’automobilista che ha fatto ricorso, giusto per la cronaca, multa e sospensione della patente sono state annullate.