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Il Codice della strada può finalmente contare su una legge importante. Nelle scorse ore, infatti, il Senato ha approvato il ddl che prevede l’omicidio stradale. Dunque, cambio repentino e maggiore sicurezza sulle strade, grazie a una norma che aumenta la responsabilità di cittadini alla guida di un veicolo. Ma l’omicidio stradale a cosa porterà? Quali sono le pene che saranno inflitte a chi commette un incidente mortale? Tutte domande alle quali proviamo a fare chiarezza, anche se siamo ancora in prima lettura e la legge dovrà tornare alla Camera.

Dopo anni di discussioni, finalmente arriva una legge che farà giustizia sulle strade italiane. Un provvedimento voluto fortemente da Matteo Renzi che, nel corso di questi mesi di Governo, si è battuto per far approvare tutto questo. L’omicidio stradale è stato votato favorevolmente da 163 senatori, contro 65 astenuti e soli 2 contrari. Le modifiche sono state introdotte da due “variazioni” bocciate dal Governo che, però, hanno trovato l’approvazione da parte del Senato. I due emendamenti, di fatto, eliminano l’allungamento della pena da 7 a 10 anni in quei casi dove i conducenti, di qualsiasi mezzo a motore, causano la morte di una persona “dopo un attraversamento del semaforo rosso, dopo un’inversione del senso di marcia, dopo un sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale o dopo una circolazione contromano”.

Ma non è finita qui. Approfondendo la legge, si possono notare importanti dettagli, se così possiamo definirli.

Se il conducente del veicolo a motore, che si trova in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro, oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, cagionerà un sinistro mortale, si tratterà di omicidio colposo. In questo caso la pena prevista sarà dura: dagli 8 ai 12 anni di galera.
Stessa pena per chi circola su una strada urbana ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita.
Inoltre, se il conducente “incriminato” fugge, la condanna sarà aumentata da un terzo alla metà. Qualora si registrasse la morte di più persone la condanna sarà triplicata, senza superare, comunque, i 18 anni.

Per chi provoca lesioni stradali, invece, le pene sono state inasprite, specialmente se l’automobilista o motociclista guida il proprio mezzo sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza.

In questi casi, prevista una reclusione che può andare da 2 a 4 anni. Se il conducente esercita la professione che prevede l’attività di trasporto di persone e di cose, la sanzione non cambia, anche a tassi alcolemici inferiori: il limite a 0,8 grammi per litro.
Tuttavia, la condanna può essere “abbreviata” tra i 9 mesi e i 2 anni di carcere, se la trasgressione viene commessa in stato di ebbrezza con tasso alcolemico che supera i 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro.
Se le lesioni personali sono gravi, la stessa pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali molto gravi, dalla metà a due terzi rappresenterà l’aumento della sanzione.
In caso, invece, di concorso di colpa si avrà una condanna più lieve, mentre se l’incidente causa lesioni a più persone la pena sarà triplicata, senza superare il limite di sette anni. Se il conducente “incriminato” fugge, la condanna sarà aumentata da un terzo alla metà.

Nel ddl, poi, rientra anche la patente di guida che potrà essere revocata sia per omicidio stradale che di lesioni.

Nel caso di omicidio, il “sequestro” può andare dai 15 ai 20 anni (solo se il conducente è stato condannato in passato per aver violato il codice della strada sotto effetto di stupefacenti o stati di ebbrezza). I 30 anni della revoca per quanto concerne la patente, scattano qualora il guidatore supera i limiti di velocità oltre ai casi precedentemente trascritti.

Nel caso di lesioni stradali, il “sequestro” della patente può andare dai 5 ai 10 anni (solo se il conducente è stato condannato in passato per aver violato il codice della strada sotto effetto di stupefacenti o stati di ebbrezza). I 12 anni della revoca per quanto concerne la patente, scattano qualora il guidatore supera i limiti di velocità oltre ai casi precedentemente trascritti.