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Arrivano importanti novità per i dipendenti che usano il proprio veicolo per adempiere al lavoro dell’azienda per la quale sono assunti. L’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), infatti, ha voluto chiarire questo aspetto per risolvere i dubbi di molte persone alle prese con questo “grattacapo”. Anzitutto ricordiamo che la copertura assicurativa è valida solo in quell’arco di tempo dove il mezzo è usato per svolgere la propria mansione lavorativa e quando viene verificato la cosiddetta “correlazione di causalità” tra il servizio del dipendente e il danneggiamento che è veramente accaduto.

Per ricevere, così, la “protezione”, se così possiamo definirla, della compagnia assicurativa, il veicolo usato deve essere di proprietà del dipendente dell’azienda (che, tuttavia, deve dare il sì per l’uso) oppure del coniuge (marito o moglie), anche se in questo caso deve esserci per forza il regime di comunione dei beni. Se, infatti, manca questa sorta di “condizione”, il mezzo deve essere di proprietà del coniuge o di un’altra persona (basta che abbia il primo grado di parentela), con la quale è stato firmato, con data precedente a quella che accertava l’autorizzazione all’uso dello stesso veicolo, un contratto di comodato d’uso.

Adesso, passando per la questione risarcimento danni, quest’ultimo può essere regolato in caso delle seguenti premesse che, ricordiamolo, entreranno in vigore dal prossimo 15 giugno.
L’Inail deve accertare che il sinistro si è verificato per motivi di lavoro (il dipendente può presentare ricevute del viaggio, la fattura del pedaggio autostradale ecc).
Notificazione da parte dell’impiegato coinvolto, che deve dimostrare di non aver ottenuto alcuna somma di risarcimento del danno dalle compagnie assicurative.
Ci deve essere l’autorizzazione per del mezzo di proprietà in tempo antecedenti all’incidente.
Possibile investigazione di controllo.
Ricevuta originale o autenticata che accertano i soldi spesi per la riparazione del veicolo.
Si deve presentare la relazione di Polizia, Carabinieri o altre Forze dell’Ordine, sul posto dopo l’incidente.
Notificazione da parte dell’impiegato coinvolto, che deve dimostrare di non aver ottenuto alcuna somma di risarcimento del danno dalle compagnie assicurative.