Quando l’auto è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o proprio per portare avanti la professione, non vi sono alternative al mezzo privato e il cittadino non ha altri veicoli a disposizione, le ganasce fiscali non possono essere applicate. Questo, in sintesi, il pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in una causa che ha visto coinvolti un privato, lavoratore dipendente, ed Equitalia, per una serie di debiti accumulati dall’imputato verso l’amministrazione pubblica.

La sentenza (n. 2909) della sezione 24 della CTP, depositata il 29 Ottobre 2014, sembra venire incontro alle difficoltà dei cittadini, ribaltando i principi giuridici espressi in passato in casi analoghi. Il contribuente, che aveva ricevuto 11 cartelle esattoriali per il mancato pagamento di vari tributi, aveva impugnato il provvedimento sia con riguardo alle modalità di notifica, sia eccependo che per lui l’auto era un mezzo insostituibile per recarsi ogni giorno sul posto di lavoro, distante oltre 20 chilometri. I giudici tributari hanno accolto la domanda sottolineando come, in questo caso, la macchina dovesse essere considerata come bene strumentale e indispensabile allo svolgimento dell’attività lavorativa. In mancanza, quindi, di mezzi alternativi a disposizione del debitore, la vettura non può essere soggetta a fermo amministrativo.

Nel caso in oggetto, poi, la sconfitta per Equitalia e per le procedure utilizzate dall’ente di riscossione è stata doppia: il contribuente si è visto riconoscere la vittoria anche relativamente all’eccezione sollevata in merito alla mancanza di allegamento di alcune cartelle di pagamento, indispensabili per poi poter procedere al fermo amministrativo. Il provvedimento è stato quindi dichiarato nullo su un doppio fronte.