Sono cambiate le regole per il pignoramento dei veicoli. Infatti, forse non tutti sanno che, dallo scorso 11 dicembre, sono scattati gli aggiornamenti previsti riguardo alla confisca dei mezzi a motore. Ma cosa cambia con queste nuove regole? Ecco l’elenco.

Anzitutto il sequestro di auto, moto o altri veicoli avviene grazie alle recenti leggi dettate dal legislatore, dunque addio furbetti che pensavano di farla franca. Tutto questo rappresenta una sorta di semplificazione della procedura, con l’ufficiale giudiziario che, grazie al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), individua e pignora i veicoli appartenenti al debitore in questione, senza che quest’ultimo sia sul posto.

Un’altra regola, poi, si concentra sulla consegna del mezzo da parte del debitore che, entro 10 giorni dalla notifica di confisca, dovrà conferire il veicolo all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG). Se tutto questo non avverrà, ci sarà l’intervento della polizia giudiziaria che sequestrerà il mezzo incriminato.

Art.521 bis codice di procedura civile – Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
1. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
2. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
3. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
4. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
5. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
6. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo. Articolo inserito, in sede di conversione, dall’art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione.