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Di questi tempi, meglio fare attenzione a qualsiasi cosa quando si è alla guida di un veicolo. Si rischia, addirittura, di sostenere un nuovo esame di idoneità per la patente dopo aver investito un pedone sulle strisce pedonali. Un caso, accaduto ad un automobilista friulano, costretto a tornare a scuola guida dopo un episodio alquanto increscioso. Come riporta il sito studiocataldi.it, infatti, lo stesso guidatore alla guida della sua vettura ha “messo sotto” un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce. Il malcapitato cittadino, per dovere di cronaca, ha riportato un grave trauma con conseguente ricovero in ospedale, necessario a monitorare le sue condizioni.

L’automobilista, così, vedendo il provvedimento adottato dalla Motorizzazione (che, ricordiamo, aveva deciso di “revisionare” la patente) ha scelto la via del ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia. Il conducente, nel suo appello, dava la causa dell’incidente alla scarsa visibilità del luogo, oltre alla mancanza di contestazioni riguardo le infrazioni stradali. Inoltre, lo stesso automobilista, senza dare spiegazioni sui motivi delle sue capacità alla guida, si lamentava del provvedimento, basato, secondo lui, sulle indicazioni dei carabinieri.

Il Tribunale Amministrativo, tuttavia, ha rigettato il ricorso con questa sentenza, tratta dal portale giuridico citato poc’anzi: “La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), nell’insorgenza di dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica; ciò che legittima l’autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è quindi rappresentato dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2430/2013)”. Il provvedimento di revisione della patente, in altri termini, “non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili” ma, è “una misura di tipo precauzionale” adottata laddove sussistano dubbi sul permanere della capacità di guida dell’interessato.

Insomma, l’uomo dovrà nuovamente sostenere un nuovo esame di idoneità per la patente, senza se e senza ma. Automobilisti, o qualsiasi altro guidatore di un mezzo, fate molta attenzione.